Dal 17.8.2005 la disciplina unificata di accesso all’autotrasporto per conto terzi prevede la dimostrazione dei tre requisiti necessari per l’iscrizione e per l’esercizio dell’attività:
- Onorabilità : nessun provvedimento giurisdizionale o amministrativo in corso per i soci, per il responsabile preposto e per gli amministratori dell’impresa;
- Capacità finanziaria : disponibilità di risorse finanziarie dimostrate da una certificazione rilasciata dalla banca dell’impresa; (50.000,00 euro per il primo veicolo e 5.000,00 euro per ogni veicolo in più )
- Capacità professionale : possesso di apposito attestato relativo alla conoscenza di determinate materie da parte della persona che dirige l’attività ( “preposto” ), sia esso socio o dipendente dell’impresa.
… esenzioni :
sono esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti:
- le imprese di autotrasporto per conto di terzi di persone e cose già iscritte ed autorizzate alla data del 31 dicembre 1977 ;
- imprese che esercitano con veicoli con massa a pieno carico non superiore a 1,5 t ( devono solo la dimostrazione di onorabilità).
… deroghe :
le imprese iscritte all’albo alla data del 16-08-2005 che esercitano con le seguenti tipologie di veicoli :
- veicoli di portata utile non superiore a 3,5 t o di massa complessiva non superiore a 6 t ;
- autobetoniere;
- veicoli trasporto rifiuti solidi urbani;
- veicoli spurgo pozzi;
devono obbligatoriamente dimostrare i tre requisiti entro e non oltre il 4 dicembre 2011.
Tutte le altre categorie di imprese esercenti l’attività di trasportatore su strada per conto terzi di persone o cose hanno già dovuto adeguarsi dimostrando il possesso dei tre requisiti.